Nell’articolo di febbraio è stato affrontato l’urgente tema nell’ambito del gioco d’azzardo lecito, riguardante la necessità di trovare formule normative per restituire alle amministrazioni comunali un potere d’intervento sulla materia.
Questo potere attualmente è da ricondurre esclusivamente allo Stato; tuttavia dal 2012 alcune regioni, proprio per avvicinarsi all’esigenza delle comunità locali, hanno promulgato norme regionali al fine di regolamentare la disciplina.
Le regioni alle quali fanno riferimento questo tipo di azioni sono, in ordine di emanazione dal 2012: la Provincia autonoma di Trento con il Verbale di deliberazione 9 maggio 2012 n. 56, Liguria con la legge 30 aprile n.18, a seguire nel 2013 Emilia Romagna (legge 4 luglio n. 5), Lazio (legge 5 agosto n.5), Toscana (legge 18 ottobre n. 57) e infine Lombardia con la legge del 21 ottobre n. 8.
Nel caso della Regione Piemonte è necessario dire, che nonostante non sia ancora disponibile una norma strutturata, sono state fatte rientrare nella Finanziaria 2014 alcune linee guida che potrebbero rappresentare un punto di partenza per un intervento più approfondito.
Entrando nel dettaglio, la legge n.1/2014 ha come finalità, quella di definire alcune prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito. I punti della norma riassunti sono i seguenti:
1. La giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2014, in armonia con il d.l. 13 settembre 2012 n.158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n.158, a definire delle linee d’indirizzo per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico.
2. Nell’abito delle competenze in materia di salute e di politiche sociali, la Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale un piano integrato triennale socio sanitario per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.
3. La Giunta regionale per le finalità ai commi 1 e 2 valorizza e promuove le iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni e i soggetti del terzo settore.
4. Nell’ambito del piano integrato triennale socio sanitario, la Giunta regionale può prevedere azioni di sostegno alle associazioni che si occupano della sensibilizzazione e presa in carico delle problematiche legate al gioco.
5. Per sostenere le finalità indicate dal piano triennale socio sanitario, a decorrere dal 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017, l’aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi che provvedono volontariamente alla completa rimozione degli apparecchi per il gioco.
6. A decorrere dal 1°gennaio 2015 gli esercizi nei quali risultano installati gli apparecchi per il gioco sono soggetti all’aliquota IRAP aumentata dello 0,92 per cento.
7. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale ne definisce le modalità applicative.
8. La Giunta regionale annualmente informa il Consiglio e presenta una relazione sugli sviluppi e sui risultati progressivamente ottenuti dall’applicazione della norma.
9. I minori introiti derivanti dall’applicazione dell’agevolazione fiscale, stimati in 2.000.000,00 di euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’aggravio fiscale (al punto 6).
10. Dopo il 2015 eventuali scostamenti in eccesso tra minori e maggiori entrate sono definitivamente previsti nei bilanci degli esercizi successivi.
A seguito delle novità legislative qui menzionate, va comunque prevista una riflessione al fine di capire quanto e se queste potranno essere incisive rispetto alle necessità emerse a livello locale.